Pastazzo di agrumi, rilievi Consiglio di Stato su schema Dm sottoprodotti
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Il CdS ha espresso numerose osservazioni sulla bozza di DmAmbiente che definisce l'uso agricolo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi, invitando il Dicastero a una "seria riflessione" sul tema.
Secondo il Giudice amministrativo (parere 424 pubblicato il 19 febbraio 2018), lo schema di regolamento presentato dal Dicastero ambientale, composto da 7 articoli e 3 allegati, recepisce la legge delega (articolo 41-quater, Dl 69/2013) in maniera ritardata (sarebbe dovuto arrivare entro l'autunno del 2013), incompleta (i regolamenti avrebbero dovuto essere due) e solo parziale (nessuna disciplina della fase di produzione e commercializzazione).
Limitandosi a disciplinare, con norma dedicata, un caso specifico di utilizzazione del pastazzo come sottoprodotto, il regolamento in itinere non presenta invece problemi di compatibilità con i sopravvenuti Dm 264/2016 (sottoprodotti) e Dm 5046/2016 (utilizzazione agronomica del digestato).
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
Schema di regolamento che definisce la produzione, la commercializzazione e l'uso agricolo del pastazzo, quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi - Osservazioni
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Qualifica del digestato come sottoprodotto - End of Waste del digestato equiparato - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
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