Gas effetto serra, ulteriore step Ue-Svizzera per mercato quote
Cambiamenti climatici (Normativa Vigente)
Per giungere alla ratifica dell’accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, è necessario che quest’ultima estenda il suo Ets al trasporto aereo.
Il Consiglio Ue ha adottato, in data 23 gennaio 2018, la decisione 2018/219/Ue relativa all'accordo con la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. In particolare, al fine di collegare l'Ets (Emission trading system) della Svizzera all'Ets dell'Ue è necessario che la Confederazione elvetica estenda il suo Ets al trasporto aereo; è opportuno che l'accordo non entri in vigore fino a che sia predisposta tale normativa e l'allegato I, parte B dell'accordo sia modificato per fare riferimento a tale normativa.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 6 dell’accordo (allegato alla Decisione 2017/2240/Ue) le attività di trasporto aereo sono incluse dalle parti nei rispettivi Ets; in particolare l'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'Ets della Svizzera segue gli stessi principi dell'Ets dell'Ue, per quanto riguarda la copertura, i limiti e le norme di assegnazione.
Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Conclusione accordo tra Ue e Svizzera - Sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Emission trading
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