Tari, MinEconomia chiarisce applicazione "fabbisogni standard" per determinazione tariffe
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Il Dipartimento delle finanze del MinEconomia ha diffuso l'8/2/2018 le linee guida per supportare gli Enti locali che dal 1° gennaio 2018 devono tenere conto dei fabbisogni standard per determinare le tariffe della tassa rifiuti (Tari).
La disposizione prevista dall'articolo 1, comma 653, legge 147/2013 era stata "congelata" fino al 31/12/2017. La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) non aveva prorogato ulteriormente il termine cosicché dal 1° gennaio 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Visti i dubbi interpretativi e considerata la novità della disciplina, il Dipartimento delle finanze ha chiarito che per il 2018 la variabile costi standard può essere applicata in modo più soft, "in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma".
Non solo. Siccome il 2018 è il primo anno di applicazione della norma, e tenendo della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali, le Linee guida del Dipartimento finanze precisano che i Comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente già deliberato le tariffe della Tari, non sono tenuti a rivedere detti provvedimenti. Ricordiamo che la norma della legge 147/2013 si applica solo agli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario.
Modalità di determinazione dei costi del servizio smaltimento rifiuti - Tariffe Tari - Linee guida sull'avvalimento anche delle risultanze dei fabbisogni standard - Articolo 1, comma 653, legge 147/2013
Legge di stabilità 2014 - Stralcio - Misure in materia di bonifiche, tassa rifiuti, servizi locali, energia, efficienza energetica in edilizia e appalti
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