Sicurezza sul lavoro, omessa adozione misure generali sempre contestabile
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
È sufficiente l'omessa adozione delle misure di sicurezza ex articolo 2087 Codice civile per far ricadere la responsabilità per morte o l'infortunio del lavoratore in capo al datore di lavoro.
È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 31 gennaio 2018, n. 4560, la quale ha ricordato che la responsabilità del datore di lavoro per l'evento dannoso si estende all'omessa adozione di quelle misure che l'imprenditore è tenuto ad adottare e che sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori secondo quanto dispone l'articolo 2087 Codice civile, non essendo necessaria la violazione di specifiche norme prevenzionistiche.
Nel caso in esame la responsabilità degli imputati piemontesi risiede nella mancata dotazione dei lavoratori di misure di protezione contro le polveri di amianto: impianti di aspirazione, mascherine di protezione, formazione dei lavoratori sui rischi dell'esposizione all'amianto, di cui già all'epoca dell'accadimento dei fatti era nota la correlazione tra l'esposizione a tale sostanza e l'insorgenza di oncopatie.
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro - Esposizione ad amianto - Morte lavoratore – Responsabilità del datore di lavoro – Omessa adozione misure di sicurezza generali ex articolo 2087 del Codice civile - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme
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