Gestione illecita rifiuti, appaltante non risponde per condotta subappaltatore
Rifiuti (Giurisprudenza)
In materia di gestione dei rifiuti e contratti di appalto, l'appaltante non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dal subappaltatore, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione con sentenza 16 gennaio 2018, n. 1581, ricalcando una precedente pronuncia datata 25 maggio 2011, n. 25041. Infatti, l'appaltante aveva subappaltato un lavoro, tra cui il trasporto a discarica dei rifiuti; pertanto non può essere ritenuto responsabile né sotto il profilo commissivo, né sotto il profilo omissivo della condotta antigiuridica di gestione illecita di rifiuti commessa dal subappaltante.
L'imputato appaltante basilicatese, che era stato condannato per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, ha avuto invece conferma dalla Suprema Corte della propria non responsabilità per la condotta illecita del subappaltante.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Appalto di lavori - Concessione di subappalto - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Traffico illecito ex articolo 260, Dlgs 152/2006 - Responsabilità dell’appaltante - Negazione - Responsabilità subappaltatore - Sussistenza
Appalto di lavori - Dlgs 152/2006 - Gestione rifiuti - Responsabilità del committente - Obbligo legale di garantire il corretto smaltimento - Non sussiste