Mercurio, Ue approva modulo per importazioni in deroga
Sostanze pericolose (Normativa Vigente)
La Commissione europea ha approvato la modulistica per le importazioni di mercurio per fini diversi dallo smaltimento come rifiuto ai sensi del regolamento 2017/852/Ue.
La decisione 8 dicembre 2017, n. 2017/2287/Ue è stata emanata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 2017/852/Ue. Tale regolamento stabilisce un generale divieto di importazione del mercurio e delle miscele di mercurio nel territorio Ue per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, prevedendo però la possibilità di derogare a tale divieto con il rilascio dell'autorizzazione all'importazione a determinate condizioni e fini indicati dal regolamento 2017/852/Ue.
Il primo dei moduli approvati dalla decisione in parola si applica alle importazioni nell'Ue di mercurio e miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95% in peso e si utilizza se il Paese esportatore ha aderito alla Convenzione di Minamata sull'eliminazione del mercurio. Il secondo modulo è invece relativo ai Paesi che non hanno aderito alla Convenzione. La modulistica non può essere usata per le importazioni di mercurio o miscele di mercurio che si configurano o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce.
L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Minamata (il Ddl di ratifica n. 2896 è in discussione al Senato).
Moduli da utilizzare per le importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio ai sensi del regolamento 2017/852/Ue
Regolamento sulle condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio - Abrogazione regolamento 1102/2008/Ce
Fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 e in vigore dal 16 agosto 2017 - Testo non ufficiale in italiano
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