Trasporto rifiuti autoprodotti, "comunicazione" ad Albo non sostituisce "iscrizione"
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il regime semplificato per il trasporto di rifiuti non pericolosi da parte del produttore richiede comunque un provvedimento di iscrizione all'Albo, che non può essere surrogato dalla mera comunicazione allo stesso.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 52632/2017, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso presentato contro una sentenza di condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ambito di un territorio in stato di emergenza.
Nel caso specifico, il soggetto condannato, pur avendo presentato alla Camera di commercio di Catanzaro la comunicazione prevista dall’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, era stato sorpreso a trasportare rifiuti prima del rilascio del provvedimento di iscrizione da parte dell'Albo gestori ambientali (che ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione).
L'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dl 172/2008 (applicabile nei territori in stato di emergenza), che sanziona chiunque effettua un trasporto in assenza della "iscrizione o comunicazione" richiesta dalla legge, non autorizza a ritenere che la seconda possa surrogare la prima, ma solo che vi sono dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi — come quello in discussione — in cui è invece necessaria l'iscrizione.
Rifiuti non pericolosi - Trasporto - Procedure semplificate - Comunicazione - Articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 - Rilascio autorizzazione - Necessario - Territorio in stato di emergenza rifiuti - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Applicabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale
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