Sicurezza sul lavoro, misure di tutela (anche equivalenti) sempre presenti
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In caso di eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, il datore di lavoro deve adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.
La Corte di Cassazione con sentenza 22 novembre 2017, n. 53132 ha applicato quanto stabilito dall'articolo 111, comma 6, Dlgs 81/2008 ossia l'obbligo del datore di lavoro in caso di eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, di adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci; il datore di lavoro è inoltre obbligato a far ripristinare i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute quando il lavoro è momentaneamente o definitivamente terminato.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha condannato l'imputato imprenditore abruzzese, in accordo a quanto rilevato dal verbale degli Ispettori del lavoro in cui erano contestate la rimozione delle misure di protezione preesistenti e la mancata installazione di presidi di sicurezza in sostituzione di quelli temporaneamente rimossi oltre alla mancata installazione del ponteggio a regola d'arte.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Eliminazione temporanea di dispositivo di protezione collettiva contro cadute - Obbligo adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci - Articolo 111, comma 6 Dlgs 81/2008 - Sussistenza
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