News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 22 novembre 2017 - 11:38

Sicurezza sul lavoro, lavori sono "in quota" già a 2 metri dal suolo

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, lavori sono "in quota" già a 2 metri dal suolo

Le misure di prevenzione per le cadute dall'alto vanno attuate ogni qualvolta il lavoratore esegua il lavoro all'altezza minima di due metri dal suolo, non rilevando l’altezza del piano di calpestio.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 15 settembre 2017, n. 42261 precisato come l’altezza superiore a metri 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione di cui all'articolo 122, Dlgs 81/2008, va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.

 

Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna per le lesioni occorse ad un lavoratore in seguito a caduta dall'alto ex articolo 590, C.p. dell’imputato lombardo, poiché non aveva previsto l’utilizzo dell’elmetto protettivo in lavori in quota; prescrizione prevista dal Tu sicurezza.

documenti di riferimento
Sentenza Cassazione penale, 15 settembre 2017, n. 42261

Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Caduta dall’alto - Lavori in quota - Articolo 122, Dlgs 81/2008 - Altezza dal terreno superiore a 2 metri - Modalità di calcolo - Riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito - Sussistenza - Responsabilità datore - Articolo 590, Codice penale - Sussistenza

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598