Sicurezza sul lavoro, lavori sono "in quota" già a 2 metri dal suolo
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Le misure di prevenzione per le cadute dall'alto vanno attuate ogni qualvolta il lavoratore esegua il lavoro all'altezza minima di due metri dal suolo, non rilevando l’altezza del piano di calpestio.
La Suprema Corte ha con sentenza 15 settembre 2017, n. 42261 precisato come l’altezza superiore a metri 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione di cui all'articolo 122, Dlgs 81/2008, va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna per le lesioni occorse ad un lavoratore in seguito a caduta dall'alto ex articolo 590, C.p. dell’imputato lombardo, poiché non aveva previsto l’utilizzo dell’elmetto protettivo in lavori in quota; prescrizione prevista dal Tu sicurezza.
Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Caduta dall’alto - Lavori in quota - Articolo 122, Dlgs 81/2008 - Altezza dal terreno superiore a 2 metri - Modalità di calcolo - Riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito - Sussistenza - Responsabilità datore - Articolo 590, Codice penale - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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