Bonifiche, forza maggiore esonera proprietario terreno
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
In materia di danno ambientale, il proprietario del sito inquinato, che a causa di forza maggiore (impedimento da parte di contitolari) non ha potuto adempiere all'obbligo impostogli, non è punibile a titolo di omissione.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 11 ottobre 2017, n. 46603, stabilito che l’obbligo di bonifica di un sito inquinato a carico del proprietario può venire meno, laddove sia accertata l'esistenza di una causa di forza maggiore che ne abbia impedito la bonifica stessa (e nel caso di specie, i contitolari del terreno avevano impedito di accedere al terreno alla ditta incaricata della bonifica).
L'imputato toscano, proprietario di un terreno interessato dall'attività di deposito incontrollato di rifiuti, non ha potuto effettuare la bonifica prescritta, poiché gli altri comproprietari vi si sono opposti; i Giudici ritengono tale impedimento una causa di forza maggiore, motivo per cui annullano l’ordinanza impugnata che revocava la sospensione condizionale della pena.
Danno ambientale - Bonifiche - Deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Proprietario terreno - Obbligo bonifica - Impedimento a causa di forza maggiore - Sussistenza - Esclusione punibilità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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