Appalti verdi, stoviglie riutilizzabili prevalgono su monouso
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
In materia di appalti pubblici, la lex specialis che prescrive l'uso di stoviglie monouso deve essere considerata come condizione minima derogabile e suscettibile di miglioria (ad esempio con stoviglie riutilizzabili).
Il Consiglio di Stato con sentenza del 22 settembre 2017, n. 4450, ha analizzato la lex specialis di un bando di gara concernente l’affidamento del servizio di mensa scolastica nella Regione Puglia. In particolare, emerge come la prescrizione relativa alle stoviglie monouso non debba essere considerata condizione essenziale, non derogabile, bensì come condizione minima, suscettibile di miglioria. E i Giudici ritengono –ribaltando il giudizio del Tar – che l’offerta di stoviglie riutilizzabili sia da considerarsi quale miglioria ammissibile rispetto alle stoviglie monouso.
In più, si segnala che il Dm 25 luglio 2011 (Cam ristorazione) -adottato sulla base del vecchio Codice appalti, ma valido anche per il nuovo Dlgs 50/2016— seppur non richiamato, al punto 5.5.2 prevede che la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare stoviglie riutilizzabili. Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Appalti - Articolo 71, Dlgs 50/2016 - Bando di gara appalti, servizi e forniture - Lex specialis - Indicazione stoviglie monouso - Condizione minima e derogabile – Stoviglie riutilizzabili - Prevalenza
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