Sicurezza sul lavoro, committente lavori responsabile per idoneità esecutori
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Il committente ha l'obbligo di accertare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione con sentenza 21 settembre 2017, n. 43500 ha confermato la responsabilità del committente ricordando che ricade in capo a questo soggetto l'obbligo di verificare oltre la capacità professionale del lavoratore da lui individuato, anche la presenza di attrezzature idonee in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi.
Nel caso di specie, i Giudici hanno confermato la responsabilità del committente piemontese per non aver accertato l'idoneità professione dell'impresa artigiana, la cui mancanza di attrezzature idonee alla sicurezza aveva provocato un incendio ai danni di un condominio.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Committente dei lavori - Obblighi e responsabilità - Articolo 90, Dlgs 81/2008 - Danni provocati per mancata vigilanza del committente - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme
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