Sicurezza sul lavoro, lavori edili sotto controllo direttore
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In tema di sicurezza dei lavori di scavo, resta in capo al responsabile e direttore lavori un obbligo di vigilanza sulle modalità di esecuzione dei lavori edili, sia in fase di progettazione che di esecuzione.
La Suprema Corte ha con sentenza 7 settembre, n. 40707 ricordato come, ai sensi degli articoli 90 e ss., Dlgs 81/2008, rimane in carico al direttore lavori (anche progettista e coordinatore per la sicurezza) l’obbligo di vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori, della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavori di scavo, nonché per l'omissione di precise indicazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori edili all’interno di scavi, sia nella fase di progettazione che nella fase esecutiva; rientrando quindi tra i suoi compiti anche la verifica dei piani operativi sicurezza delle ditte appaltatrici.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del committente lombardo per le lesioni mortali occorse ad un appaltatore ex articolo 589 C.p. mentre si trovava all’interno di uno scavo le cui pareti lo avevano schiacciato.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Lesioni mortali dell’appaltatore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Lavori edili di scavo - Individuazione preposto sicurezza - Responsabilità committente – Direttore lavori e progettista- coordinatore sicurezza - Ex articoli 90, 91, 92 Dlgs 81/2008 - Sussistenza
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