Abbandono rifiuti, committente lavori responsabile se partecipa all'illecito
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il committente dei lavori che mette a disposizione il terreno per il loro deposito e si assume l'incarico di provvedere al loro smaltimento risponde dell'abbandono dei rifiuti materialmente prodotti dall'appaltatore.
La Corte di Cassazione (sentenza 35569/2017) ha così confermato la condanna per abbandono incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Lanciano al titolare della società proprietaria del sito dove i rifiuti, derivanti dalla realizzazione di un impianto di cogenerazione commissionata a una società terza, erano stati depositati e poi dimenticati.
La Cassazione, dopo aver ricordato che il committente risponde dei rifiuti abbandonati dall'appaltatore solo se si è "ingerito", a qualsiasi titolo, nell'attività di produzione o gestione degli stessi, sottolinea come nel caso specifico la responsabilità sia stata affermata non solo sulla base del rapporto di committenza, ma anche sul fatto che il committente possedeva il terreno destinato al deposito dei rifiuti e aveva persino sostenuto i costi per il loro smaltimento (anche se poi non avvenuto).
Ha quindi agito logicamente il Tribunale nel ricondurre la condotta di abbandono anche al titolare del terreno.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono - Responsabili di enti e imprese - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Culpa in vigilando - Committente di lavori che si ingerisce nell'attività di produzione o gestione del rifiuto - Responsabilità - Sussistenza
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