Rifiuti, gestione solo all’appaltatore (salvo prova contraria)
Rifiuti
L’appaltatore è “di regola” il produttore del rifiuto su cui gravano gli oneri di gestione, salvi i casi in cui per la particolarità dell’obbligazione assunta o per l’ingerenza del committente, detti oneri si estendono anche a tale soggetto.
A dirlo è la Cassazione (sentenza 12971/2015) che evidenzia come, di norma, il contratto di appalto non consenta al committente di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, “salvo nel caso in cui questi coincidano con il suo interesse contrattuale”. Le stesse conclusioni, secondo la Suprema Corte, devono valere nel caso in cui il committente dei lavori sia anche proprietario dell’area dove gli stessi sono eseguiti.
La verifica concreta del rapporto intercorrente tra committente e appaltatore, in ogni caso, costituisce un accertamento di fatto ed è quindi demandata al Giudice di merito.
La Corte ha così deciso di cassare con rinvio una sentenza di condanna per abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), inflitta al proprietario del terreno — e committente dei lavori — in concorso con il soggetto terzo appaltante, non avendo il Giudice di merito approfondito il rapporto intercorrente tra i due soggetti in questione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono da parte di terzi - Proprietario area - Inerzia - non configura reato - Contratto di appalto - Appaltatore "di norma" produttore del rifiuto - Eccezioni - Ingerenza del committente o assuzione di particolari obblighi - Possibilità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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