Corte Conti, stretta su partecipate che gestiscono servizio rifiuti
Disposizioni trasversali/Aua (Documentazione Complementare)
Per la Corte dei Conti vanno dismesse le società partecipate pubbliche che svolgono servizi pubblici locali a rete tra quelli (come il servizio rifiuti) da affidare tramite Ente d'ambito territoriale.
La Corte, nelle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, Dlgs n. 175/2016" (deliberazione Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR) ha dettato le modalità con cui le pubbliche Amministrazioni devono effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al fine di una loro alienazione o razionalizzazione come prevede il T.U. partecipate, Dlgs 175/2016.
Per quanto riguarda le società che gestiscono servizi pubblici locali, la P.A. deve esplicitare le ragioni per cui sia più conveniente "usare" la società partecipata piuttosto che altre forme di gestione come la gestione diretta o l'azienda speciale, mentre se si tratta di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società partecipata non svolge servizi compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di governo d'ambito (come in realtà dovrebbe avvenire per il servizio rifiuti o quello idrico ai sensi del Dl 179/2012).
Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle società partecipazioni pubbliche di cui all’art. 24, Dlgs n. 175/2016
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