Ddl "europea" 2017, stretta su emissioni inceneritori
Rifiuti (Normativa in Cantiere)
Nel disegno di legge europea 2017 approvato dalla Camera il 20 luglio 2017 e trasmesso al Senato spuntano le modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 sugli impianti di incenerimento rifiuti.
In particolare l'articolo 18 del disegno di legge (atto Senato 2886) per chiudere la procedura di infrazione Ue Pilot 8978/16/ENVI detta una serie di disposizioni sulle emissioni industriali tra cui quelle relative agli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti. In particolare si segnala l'obbligo per l'Autorità competente di riesaminare periodicamente e aggiornare, se necessario le condizioni di autorizzazione (nuovo comma 3-bis dell'articolo 237-sexies, Dlgs 152/2006) e l'obbligo di segnalazione delle condizioni anomale di funzionamento degli impianti non solo all'Autorità di controllo ma anche all'Autorità competente.
Per quanto riguarda l'autorizzazione alla modifica delle condizioni di esercizio, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 237-nonies del Dlgs 152/2006 prevede che per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento rifiuti autorizzati a modificare le condizioni di esercizio vadano comunque rispettati i limiti di emissione fissati dalla Parte IV del Dlgs 152/2006. Infine il disegno di legge in parola modifica gli allegati 1 e 2 al Titolo III-bis della Parte IV del Dlgs 152/2006 che contiene le norme tecniche e i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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