Discarica non autorizzata, ripristino stato luoghi non va disposto da P.M.
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il Pubblico Ministero non può emanare nella fase delle indagini preliminari relative all'illecito di discarica non autorizzata, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che compete al Giudice.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 5 luglio 2017, n. 32365) annullando senza rinvio l'ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Ivrea che imponeva alla società dell'indagato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la messa in sicurezza nonché la totale rimozione dei rifiuti presenti. La Suprema Corte ha ricordato che sia nel caso del reato di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, del Dlgs 152/2006) sia in quello di inquinamento ambientale (si veda l'articolo 452-duodecies, Codice penale) l'ordine di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi può essere disposto solo dal Giudice in esito alla sentenza di condanna o di patteggiamento.
In questa circostanza, invece, l'ordine è illegittimo per due motivi: è stato emesso in una fase del procedimento non consentita (le indagini preliminari) e da un soggetto, il Pubblico Ministero, sprovvisto del relativo potere.
Rifiuti - Discarica non autorizzata - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Articolo 452-bis, Codice penale - Ordine di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi - Competenza - Articolo 452-quodecies, Codice penale - Pubblico Ministero - Esclusione - Emanazione durante le indagini preliminari - Non consentita
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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