Sicurezza sul lavoro, committente responsabile per infortunio subappaltatore
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In tema di sicurezza sul lavoro, l'omissione degli obblighi di informazione grava sul committente che ne risponde anche nei confronti di sinistri occorsi a lavoratori di appaltatori e subappaltatori.
La Suprema Corte ha, con sentenza 23 giugno 2017, n. 31410, affermato che in tema di obblighi di informazione di cui all’articolo 26, Dlgs 81/2008, il destinatario è il committente presso la cui unità devono svolgersi i lavori. Posta la pacificità dell'esclusiva responsabilità del datore rispetto alla tutela dei propri dipendenti, in caso di appalti, il committente che ha omesso di informare dei rischi l'appaltatore (che a sua volta deve informare il proprio subappaltatore), risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti di questi ultimi.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del committente piemontese per le lesioni occorse ad un lavoratore del subappaltatore ex articolo 590 C.p; mentre assolvono l’appaltatore, poiché anche esso era stato vittima dell’omissione di informazione da parte del committente.
Sicurezza sul lavoro - Committente dei lavori - Obblighi ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Carenza - Infortunio del lavoratore del subappaltatore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità committente - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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