Aia, nuove regole per garanzie finanziarie
Ippc/Aia
I nuovi criteri stabiliti dal MinAmbiente per determinare l'importo delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) si applicano dall'11 ottobre 2016.
I criteri contenuti nel decreto MinAmbiente 26 maggio 2016, attuativo dell'articolo 29-sexies del Dlgs 152/2006, sono indirizzati alle autorità competenti al rilascio dell'Aia.
Le garanzie finanziarie, in base a quanto stabilito dal "Codice ambientale", sono finalizzate a garantire l'obbligo di ripristino del sito al momento della cessazione delle attività e devono essere prestate, a favore della Regione o della Provincia autonoma, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 (autorizzazione ordinaria per gli impianti di rifiuti) coprono l'eventuale obbligo delle garanzie finanziarie per l'Aia, a condizione che possano essere escusse dalla Regione o Provincia autonoma competente "anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario" per le finalità della disciplina Aia. Le installazioni non obbligate a presentare la relazione di riferimento prima della messa in esercizio (o prima del primo aggiornamento dell'Aia) non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie - Articolo 29-sexies, comma 9-septies, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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