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Milano, 26 giugno 2017

Classificazione rifiuti, l'HP 14 ancora in bilico tra norme comunitarie e incursioni nazionali

Rifiuti (Commenti e Approfondimenti)

(Claudio Rispoli)

L'articolo 9, Dl 91/2017, riconduce, con una semplicità esemplare, le disposizioni inerenti la classificazione alla disciplina comunitaria costituita dal regolamento (Ue) 1357/2014 e dalla decisione 2014/955/Ue, eliminando del tutto il "percorso alternativo" che era stato definito dalla legge 116/2014 (di conversione del Dl 91/2014) in difformità dalle indicazioni comunitarie1 .

 

Il regolamento 2017/997 dell'8 giugno 2017 "modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14" e ha ridefinito i criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.

 

I contenuti tecnici saranno oggetto di un approfondimento che sarà pubblicato sulla Rivista "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa"; in questa sede, tuttavia, preme segnalare sinteticamente che tra le formule di calcolo definite nel nuovo Regolamento per valutare l'ecotossicità di un rifiuto, fa la sua apparizione una che, introducendo un fattore moltiplicativo pari a 100, inciderà pesantemente sugli esiti della classificazione.

 

Inoltre, il regolamento, non tiene conto nei calcoli dei cosiddetti "fattori M", di rara reperibilità, semplificando così il calcolo stesso. La pubblicazione del regolamento (Ue) 2017/997 era attesa da tempo, stante la definitiva "scomparsa" della direttiva 67/548 lo scorso 1° giugno (in realtà già cessata dal 1° giugno 2015, ne sopravviveva solo una parte residua).

 

Si tratta, quindi, di un atto dovuto ed evidenzia anche il dibattito contrastato che lo ha generato, evidente sia da alcuni resoconti reperibili in rete sia, e soprattutto, dalla sua applicabilità stabilita al 5 luglio 2018. Il che, quindi, concede spazio per ulteriori "aggiustamenti" della nuova previsione.

 

In sintesi, le nuove disposizioni non sono applicabili e si apre una fase delicata per tutti gli Stati membri su quali siano i criteri da adottare da ora al luglio 2018, infatti:

— i criteri della vecchia direttiva 67/548/Cee non sono più applicabili;

— i criteri Adr erano stati adottati in Italia con la legge 125/2015 nelle more dell'"adozione" di una disciplina comunitaria. Questa disciplina, però, ora è stata adottata ma non è ancora applicabile.

 

Inoltre, le differenze nei criteri di attribuzione di HP 14 tra gli Stati membri determinano incongruità e difficoltà in caso di trasporti transfrontalieri, e ricordiamo che l'Italia esporta quantità rilevanti di rifiuti.

Quindi, l'infelice formulazione del regolamento (Ue) 2017/997 (che tace totalmente rispetto alle modalità da applicarsi nel periodo transitorio), a prescindere dagli aspetti squisitamente tecnici, paradossalmente introduce ulteriori elementi di incertezza ed instabilità di cui non si sentiva il bisogno.

Note redazionali

1.

Più diffusamente, sul punto, si veda Paola Ficco "Rifiuti pericolosi classificati solo secondo le regole Ue",   Il Sole 24 Ore del 23 giugno 2017

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Regolamento Consiglio Ue 2017/997/Ue

Classificazione dei rifiuti - Caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" - Modifica dell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue

Nuovo elenco europeo dei rifiuti - Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue

Rifiuti - Caratteristiche di pericolo - Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce

Dl 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - Stralcio - Modifiche all'allegato D, parte IV del Dlgs 152/2006 sulla classificazione dei rifiuti - Disposizioni in materia di sacchetti di plastica - Misure di risanamento ambientale relative all'Ilva Spa

SPECIALE Classificazione sostanze e rifiuti
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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