"231", società risponde per mancata valutazione rischi
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)
In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione rischi da parte del datore, fonda la responsabilità ex Dlgs 231/2001 a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.
La Suprema Corte con sentenza 14 giugno 2017, n. 29731 ha ribadito come il documento di valutazione dei rischi ex articolo 28, Dlgs 81/2008 sia onere del datore di lavoro, non delegabile. Nel caso in cui sia stilato in maniera incompleta, e da questa lacuna ne sussegua un infortunio ad un lavoratore, il datore ne risponde ex articolo 590 C.p. Il vantaggio della società, derivante dal risparmio di tempo, conseguito dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’articolo 5, Dlgs 231/2001.
Nel caso in esame, l’Ente con sede in Emilia— Romagna, è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Documento valutazione rischi ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Lacunosità - Sussistenza - Lesioni colpose ex articolo 590, C.p. - Sussistenza - Colpa di organizzazione ex articolo 5, Dlgs 231/2001 - Vantaggio per l’Ente - Sussistenza
L'area dell'Osservatorio di normativa ambientale dedicata alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridche
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