Sicurezza sul lavoro, con delega datore assolto
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In materia di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia gravante sul datore, ben può essere trasferita ad un terzo, a patto che i requisiti formali della delega , ex articolo 16 "Tu sicurezza", siano soddisfatti.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 31 maggio 2017, n. 27310, confermato la costante giurisprudenza secondo la quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza possono essere delegati, a condizione che l’atto di delega (articolo 16, Dlgs 81/2008) sia espresso, inequivoco, certo, investa persona tecnicamente capace. Il subentro del delegato nella posizione di garanzia del delegante solleva quest’ultimo da responsabilità in caso di infortunio occorso ad un lavoratore.
Nel caso concreto, il delegato emiliano (ritenuto legitimo, dal Giudice, nella forma e nella sostanza) è risultato colpevole di condotta omissiva legata all’obbligo di formazione ex articolo 37, Dlgs 81/2008.
In un caso analogo, la Corte di Cassazione (9 giugno 2017, n. 28721) si è espressa condannando il datore di lavoro per un sinistro sul lavoro, proprio perché non risultava espressa delega ad un terzo. Il datore era amministratore della società di capitali e in quanto tale destinatario degli obblighi di legge (al pari di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, degli amministratori e dei soci).
Sicurezza sul lavoro - Prevenzione infortuni - Cantiere con più imprese operanti - Impalcati e ponti di servizio mancanti di protezioni, in violazione dell'articolo 126, Dlgs 81/2008 - Mancanza di delega di funzioni, articolo 16, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del datore di lavoro di impresa in subappalto - Violazione obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza - Sussistenza
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Requisiti formali - Soddisfatti – Infortunio sul lavoro - Responsabilità delegato - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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