Emission trading, modulistica per "piccoli emettitori"
Cambiamenti climatici (Normativa Vigente)
Il comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce ha deliberato le procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità degli impianti di dimensioni ridotte per le emissioni in eccesso del biennio 2015-2016.
Gli Stati membri, in base a quanto stabilito dall’articolo 38 (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti) del Dlgs 30/2013, possono escludere dal sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'Ue (cd. "Emission trading" o "Eu Ets") gli impianti con emissioni inferiori a 25mila tonnellate CO2 equivalenti l'anno.
L'Italia ha usufruito di questa possibilità e, con la delibera 16/2013 del Comitato Ets, ha istituito un sistema nazionale dei piccoli emettitori, basato su regole più semplici in confronto al normale sistema Ets – a partire dall’istituzione del Registro nazionale piccoli emettitori (Renape) in cui sono annotate le emissioni consentite e quelle effettive — e che prevede, entro il 30 giugno 2017, la restituzione delle quote nel caso di superamento delle emissioni consentite nel biennio 2015-2016. Ed è proprio con riferimento a tale procedura che il Comitato Ets fornisce agli operatori nuove istruzioni attraverso la deliberazione 69/2017.
Si veda: www.sviluppoeconomico.gov.it
Perfezionamento e estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Emission trading - Attuazione della direttiva 2009/29/Ce - Abrogazione Dlgs 216/2006
Estensione dell'Emission Trading System Ue (Ets Ue) per lo scambio di quote di emissione di gas serra
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
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