Fanghi in agricoltura, illegittimo divieto aprioristico di riutilizzo
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il divieto regionale aprioristico di riutilizzo in agricoltura di fanghi da acque industriali contenenti sostanze pericolose non ancorato alla indicazione di limiti di concentrazione da non superare è illegittimo.
È una delle precisazioni del Consiglio di Stato (sentenza 6 giugno 2017, n. 2722) sulle doglianze di una azienda della Sardegna che svolgeva attività di recupero di fanghi derivanti dai processi di depurazione, per il loro riutilizzo in agricoltura. Rispondendo positivamente alla prima contestazione dell'azienda, i Giudici concordano come sia illogico e contrario alle norme statali (Dlgs 152/2006 e Dlgs 99/1992) vietare tout court da parte della Regione l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza stabilire alcun necessario superamento dei limiti di concentrazione. Il divieto aprioristico generalizzato non consentirebbe l'applicazione della norma statale che a certe condizioni consente l'impiego dei fanghi.
Rigettata invece l'altra doglianza della società ricorrente. Pienamente legittimo per il Consiglio di Stato che la normativa regionale ancori l'utilizzo dei fanghi in agricoltura a un impianto di depurazione debitamente autorizzato. Sebbene nessuna disposizione del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 fa riferimento alla previa autorizzazione dell'impianto di depurazione, le Regioni possono innalzare il livello di tutela ambientale della norma statale.
Rifiuti - Fanghi di depurazione - Riutilizzo in agricoltura - Articolo 127, Dlgs 152/2006 e articoli 3, 6 e 9, Dlgs 99/1992 - Condizioni - Normativa regionale - Necessità della previa autorizzazione dell'impianto di depurazione - Legittimità - Sussistenza - Divieto generalizzato di utilizzo dei fanghi da acque reflue contenenti sostanze pericolose non ancorato al superamento di limiti - Illegittimità - Sussistenza
Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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