Emissioni illecite, reato prescinde da offensività
Aria (Giurisprudenza)
Le emissioni in atmosfera prodotte in violazione delle prescrizioni autorizzative, anche se non idonee a ledere in concreto l'ambiente o la salute umana, sono sanzionate penalmente dal Dlgs 152/2006.
Con tali motivazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 25215/2017) ha respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Frosinone, dopo aver riscontrato la produzione di emissioni in atmosfera da un punto diverso da quello autorizzato, ha condannato il responsabile di un'azienda per violazione delle prescrizioni autorizzative (articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006).
Al ricorrente che aveva lamentato la mancata misurazione delle emissioni, la Suprema Corte ha ricordato che la natura di reato di pura condotta non richiede, per la sua configurabilità, l'idoneità a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
Il principio stabilito dalla sentenza 6256/2011, che ha qualificato come reato formale di pericolo la contravvenzione prevista per inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006), "pur se riferito alla affine materia dei rifiuti, è estensibile anche alla materia dell'inquinamento atmosferico attesa l'identità di ratio sottesa ad ambedue le violazioni".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Emissioni in atmosfera - Violazione prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Reato - Articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006 - Idoneità della condotta a ledere il bene tutelato - Non richiesta - Giurisprudenza in materia di gestione rifiuti - Identità di ratio - Estensibilità
Trasporto rifiuti non pericolosi - Articolo 256, comma 4, Dlgs 156/2006 - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Reato formale di pericolo - Pregiudizio concreto dell'ambiente - Non richiesto
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