Rifiuti, ambulante in linea con permessi non subisce sanzioni
Rifiuti (Giurisprudenza)
È esclusa la fattispecie di reato di gestione illecita di rifiuti, se il soggetto è in possesso di un titolo abilitativo al commercio ambulante e se i rifiuti trasportati, formano oggetto del suo commercio.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 26 maggio 2017, n. 26431, stabilito che non è configurabile il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 laddove si possa applicare la deroga di cui al comma 5, articolo 266, Dlgs 152/2006. In particolare, per potersi applicare la deroga suddetta occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo ex Dlgs 114/1998 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Nel caso di specie, l'imputato toscano, in possesso della licenza per il commercio ambulante di carta, cartone, rottami ferrosi, soddisfa le condizioni richieste per l'applicabilità del regime di deroga, con conseguente inapplicabilità del reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Rifiuti - Carta, cartone, rottami ferrosi - Commercio ambulante - Condizioni ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Licenza ex Dlgs 114/1998 - Sussistenza - Residui oggetto dell’autorizzazione - Coerenza - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Insussitenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941