Depurazione acque reflue, Sindaco risponde se lavoratori non formati correttamente
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Circa il contatto con le acque reflue sul luogo di lavoro, è onere del Sindaco vigilare sulla corretta formazione dei dipendenti, dovendosi in caso contrario riscontrare un'omissione sanzionabile ex Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione, con sentenza 2 maggio 2017, n. 20740 ha confermato che ai sensi dell'articolo 278, Dlgs 81/2008 (informazione e formazione) il Sindaco di un Comune, seppur affidando a terzi la formazione dei propri dipendenti, ha un obbligo di vigilanza sulla effettiva formazione e informazione degli stessi; trasferendo solo la gestione del servizio a terzi, non la qualifica di datore di lavoro.
La pronuncia individua nel Sindaco il datore di lavoro ex articolo 2, Dlgs 81/2008, discostandosi da una recente pronuncia (8119/2017), nella quale si attribuiva tale qualifica a colui che di fatto detiene il potere di gestione e spesa, e che può non coincidere con la figura del Sindaco.
Nel caso concreto, il Sindaco siciliano aveva affidato il servizio di depurazione ad una ditta esterna, che aveva il compito di istruire i lavoratori in materia di rischio biologico delle acque reflue; tale incarico non solleva il Sindaco dal vigilare sull’effettiva formazione impartita, e laddove carente ne risponde ex Tu Sicurezza.
Sicurezza sul lavoro - Formazione lavoratori - Onere datore di lavoro ex articolo 278, Dlgs 81/2008 - In caso di lavoratori pubblici addetti a servizio di depurazione di acque reflue affidato in gestione a terzi - Permanenza obbligo del Sindaco sulla vigilanza della effettiva formazione - Necessità - Responsabilità per omessa formazione - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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