Rifiuti, traffico illecito può concorrere con truffa
Rifiuti (Giurisprudenza)
In materia di rifiuti, il reato di traffico illecito può concorrere con il reato di truffa, laddove sia finalizzato ad abbattere i costi di smaltimento in discarica, corrispondendo un minor importo del tributo da versare.
La Corte di Cassazione, con sentenza 13 gennaio 2017, n. 9133, ha stabilito la possibilità di un concorso formale ex articolo 81 Codice penale, tra il delitto di traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006) e la truffa (articolo 640, Codice penale). Le due fattispecie si differenziano infatti sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi il traffico illecito come reato offensivo dell'ambiente, indipendentemente dal conseguimento di un ingiusto profitto.
Nel caso di specie, l'imputato toscano, che smaltiva in discarica vari rifiuti (solidi urbani, pneumatici) con Cer errati, per risparmiare sui costi di gestione, è stato condannato per traffico illecito e per truffa.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rifiuti -Smaltimento in discarica con Cer sbagliati - Minor importo tributo speciale - Reato di traffico illecito ex articolo 260, Dlgs 152/2006 -Sussistenza - Reato di truffa ex articolo 640, C.p. - Sussistenza - Concorso ex articolo 80, C.p. - Sussistenza
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