Sicurezza sul lavoro, tenuità per omissioni di bassa gravità
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In materia di sicurezza sul lavoro, la mancata osservazione di specifiche disposizioni ex Dlgs 81/2008, può essere penalmente irrilevante, laddove il fatto sia tenue.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 1° marzo 2017, n. 10005 ribadito come sia possibile applicare ad infrazioni ex Dlgs 81/2008 (Tu sicurezza) l'istituto della tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice penale, così come introdotto dal Dlgs 28/2015. In particolare, la Corte ritiene che l'aver applicato il Giudice di merito la sola pena pecuniaria, vicina peraltro al minimo edittale, rispecchia la non gravità del reato (conditio sine qua non per applicazione istituto tenuità).
Nel caso in esame, al datore di lavoro laziale, titolare di un'impresa edile, che non aveva rispettato le prescrizioni ex articolo 153, Dlgs 81/2008 (erano state irrorate con poca acqua delle risulte di demolizione, dalle quali si era sollevata polvere), è stata applicata la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto.
Sicurezza sul lavoro - Lavori di demolizione - Violazione articolo 153, Dlgs 81/2008 - Misura di prevenzione volta a ridurre il sollevamento di polvere dal suolo - Fatto non grave - Applicabilità istituto tenuità del fatto ex Dlgs 28/2015 - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto
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