Sicurezza sul lavoro, committente responsabile anche senza contratto appalto
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In tema di sicurezza sul lavoro, il committente è responsabile della scelta della ditta appaltatrice, sin dalla fase di progettazione dell'opera, non essendo necessario un contratto di appalto.
La Suprema Corte ha con sentenza 1° marzo 2017, n.10014 ricordato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia nella verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice (ex articolo 90, Dlgs 81/2008). In caso di infortunio del lavoratore, la "culpa in eligendo" del committente è anticipata alla fase di progettazione dell’opera, non essendo necessario un contratto di appalto. Infatti, la locuzione "affidamento dei lavori" ex articolo 90, comma 9, lettera c) deve intendersi in senso ampio.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del committente piemontese per un infortunio occorso in fase di progettazione dell’opera, non potendo invocare, a sua discolpa, la mancanza di un contratto di appalto.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Committente - Scelta ditta appaltatrice - Obblighi ex articolo 90, Dlgs 81/2008 - Infortunio del lavoratore - Culpa in eligendo del committente - Responsabilità - Sussistenza
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