Sottoprodotti di origine animale (Soa), novità per biogas e stallatico
Rifiuti (Normativa Vigente)
Il 22 febbraio 2017 entrano in vigore le modifiche alla disciplina sanitaria europea che riguardano la trasformazione dei Soa in biogas o in compost e l’esportazione dello stallatico.
Le novità sono stabilite dal regolamento 2017/172/Ue e passano dalla modifica degli allegati del regolamento 142/2011 (Disposizioni applicative delle regole sanitarie relative ai Soa e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano stabilite dal regolamento 1069/2009/Ce).
Con la modifica dell'allegato V (Trasformazione di Soa e di prodotti derivati in biogas o compost), la Commissione prova a dotare della "necessaria flessibilità" le autorità nazionali competenti alla gestione degli impianti, con riferimento ai residui della digestione e al compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi.
Le modifiche all'allegato XIV (Importazione, esportazione e transito) sono tese a consentire l'esportazione di stallatico trasformato nei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e ad allargare anche il numero dei Paesi dai quali sarà possibile importare alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1069/2009/Ce - Abrogazione Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36
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