Sicurezza sul lavoro, anche Rspp risponde
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In tema di sicurezza sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere corresponsabile di un infortunio, laddove non abbia segnalato una situazione pericolosa.
La Suprema Corte ha con sentenza 18 gennaio 2017, n. 2406 ripercorso la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) ex articolo 2, Dlgs 81/2008. Data per certa la responsabilità del datore di lavoro per l’omicidio occorso ad un lavoratore in presenza di violazioni antinfortunistiche, la Suprema Corte ritiene che il Rspp possa essere corresponsabile, ogni qualvolta vi sia una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare al datore.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del Rspp friulano, per non aver segnalato al datore la presenza di cisterne infiammabili pericolose, la cui presenza ha causato l’omicidio colposo del dipendente.
Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Omissione norme antinfortunistiche - Responsabilità Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione ) ex articolo 2, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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