Emissioni rumorose, genitore garantisce per figlio
Rumore (Giurisprudenza)
Confermata dalla Cassazione la condanna ex articolo 659 C.p. del genitore che, violando i propri obblighi di sorveglianza, ha consentito al figlio minorenne di disturbare gli altri condomini con le emissioni sonore dell'impianto stereo.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 53102/2016), ha ben operato il Tribunale di Roma nel porre in evidenza la posizione di garanzia data dall'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore.
La Cassazione non ha infatti alcun dubbio sul fatto che tra gli obblighi giuridici richiamati dall'articolo 40, comma 2, del Codice penale ("Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") siano ricompresi anche quelli discendenti dalla responsabilità genitoriale, ex articolo 2048 C.c., per il "danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi".
Da tale norma discende quindi un obbligo di sorveglianza, connesso ai doveri inderogabili stabiliti dall'articolo 147 C.c. (Doveri verso i figli) ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, che se inadempiuto non può non radicare una responsabilità anche del genitore, fatta salva la possibilità di provare di non avere potuto impedire il fatto.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rumore - Disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone - Articolo 659, C.p. - Configurabilità - Responsabilità genitoriale per danno cagionato da figli minorenni - Articolo 2048, C.c. - Mancata sorveglianza - Concorso nel reato - Sussistenza
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