Rifiuti, gestione illecita ferrosi anche per chi non è imprenditore
Rifiuti (Giurisprudenza)
La gestione illecita di materiali ferrosi (articolo 256, Dlgs 152/2006) può essere commessa da chiunque, anche da chi non è organizzato in un'attività imprenditoriale.
La Suprema Corte ha con sentenza 14 dicembre 2016, n. 52831 confermato la natura di reato comune della gestione non autorizzata di rifiuti. Il reato previsto dall'articolo 256, Dlgs 152/2006 può essere infatti commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un’attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale. Il carattere dell'imprenditorialità non è quindi necessario all'integrazione del reato stesso.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato pugliese che avevano effettuato attività di raccolta e smaltimento rifiuti costituiti da materiali ferrosi senza autorizzazione. A nulla sono valse le argomentazioni sostenute dall’imputato circa l’assenza di attività imprenditoriale, essendo appunto un reato comune.
Rifiuti - Gestione illecita materiali ferrosi - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato comune - Carattere dell’imprenditorialità agente - Irrilevanza - Condotta occasionale - Sufficienza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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