Fanghi da autolavaggio, per Cassazione sono rifiuti
Rifiuti (Giurisprudenza)
Anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotti.
Tale tipologia di residui, precisa la Corte di Cassazione nell'ordinanza 4 gennaio 2017, n. 363, sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, identificati con il codice Cer 07.06.11 o 07.06.12 a seconda che contengano o meno sostanze pericolose.
La Cassazione ricorda inoltre come, in tema di rifiuti, l'accertamento della pericolosità non richieda necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l'analisi degli stessi, potendo il Giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purché correttamente e logicamente motivati.
La Suprema Corte ha così dichiarato inamissibile il ricorso presentato dal titolare di un autolavaggio contro la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Crotone, per illecito smaltimento di rifiuti speciali consistiti in fanghi.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Fanghi di autolavaggio - Rifiuti - Rientrano - Codice Cer - Fanghi di trattamento sul posto degli effluenti - Accertamento della pericolosità - Ricorso ad attività tecniche - Non richiesta necessariamente - Elementi probatori diversi - Ammissibilità
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