News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 20 dicembre 2016

Sicurezza sul lavoro, omissione impianti è reato anche senza evento

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, omissione impianti è reato anche senza evento

Per integrare il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (articolo 437 Codice penale), è sufficiente che sia provata la condotta antigiuridica, non rilevando il verificarsi dell’evento.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 12 dicembre 2016, n. 52511 ricordato che l’articolo 437 del Codice penale è un reato di pericolo. Per l’applicabilità della norma è infatti sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato doloso, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto.  Qualora l’evento si verifichi, ricorre l’ipotesi più grave del secondo comma del medesimo articolo.

 

Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore piemontese le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, poiché aveva omesso di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro integrando la fattispecie ex articolo 437 C.p.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Cassazione, 12 dicembre 2016, n. 52511

Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Omissione impianti di sicurezza – Reato ex articolo 437, Codice penale - Reato di pericolo -   Condotta omissiva - Sufficienza

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