Biocarburanti, MinAmbiente detta linea su emissioni in aria
Aria
Dal 30 novembre 2016 le Autorità competenti devono applicare i nuovi criteri per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
La novità è stabilita dal DmAmbiente 7 novembre 2016 che elenca i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili, applicabili in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni, ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies (Aia) o dell'articolo 271, comma 5 (inquinamento atmosferico) del Dlgs 152/2006.
Il nuovo decreto attua quanto stabilito dal successivo comma 5-bis del sopracitato articolo 271, in base al quale le linee guida valgono "quale parametro vincolante di valutazione da parte delle Autorità competenti".
Per i grandi impianti di combustione alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II della Parte V del "Codice ambientale".
Stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti - Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera - Attuazione articolo 271, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Regolamento recante procedure autorizzative semplificate per le bioraffinerie di seconda e terza generazione
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