Bonifica, P.a. obbligata ad indagini su responsabile inquinamento
Danno ambientale e bonifiche
Ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs 152/2006 l'Autorità competente deve effettuare le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'inquinamento del suolo oggetto di procedura di bonifica.
Il Tar Piemonte (sentenza 4 novembre 2016, n. 1382) ha accolto le doglianze dell'impresa ricorrente annullando gli atti dell'amministrazione provinciale che aveva individuato l'impresa come responsabile dell'inquinamento diffidandola a provvedere agli interventi di bonifica. Per i Giudici dagli atti non risulta che l'Amministrazione provinciale abbia svolto le necessarie attività volte a individuare con certezza il responsabile dell'inquinamento conducendo, a tal fine, una valutazione caso per caso sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
Inoltre all'impresa ricorrente non è era stato notificato avviso dell'avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990, la cui omissione dovuta a ragioni di urgenza per non compromettere l'interesse pubblico alla tutela ambientale individuato dalla norma avrebbe dovuto essere esplicitato in motivazione con puntuali riferimenti alle circostanze del caso concreto ed all'effettivo e comprovato di compromissione.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Procedura di bonifica - Amministrazione competente - Individuazione con certezza del responsabile dell'inquinamento - Svolgimento di opportune indagini conducendo una valutazione caso per caso sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo - Necessità - Sussistenza
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