Sicurezza sul lavoro, anche con preposto datore risponde
Sicurezza sul lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro, in capo al datore di lavoro permane un obbligo di vigilanza in relazione ai rischi per la sicurezza di portata generale, non potendolo trasferire sul preposto.
La Suprema Corte ha con sentenza 17 novembre 2016, n. 48831 ricordato come, a prescindere dalla presenza di un preposto alla sicurezza, rimane in capo al datore di lavoro un potere dovere di vigilanza generale che non può essere delegato. Laddove infatti, il preposto autorizzi una prassi contra legem ed il datore non si adoperi per evitarla, in caso di infortunio, ne risponde necessariamente il datore di lavoro ex articoli 18, 19 Dlgs 81/2008.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore pugliese per le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, poiché anche con l’individuazione di un preposto, permangono in capo al datore gli obblighi generali antinfortunistici.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Individuazione preposto - Responsabilità generale del datore di lavoro - Ex articoli 18,19 Dlgs 81/2008 - Sussistenza
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