News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 16 novembre 2016

Sicurezza sul lavoro, senza preposto risponde datore

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, senza preposto risponde datore

In tema di sicurezza sul lavoro, l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle norme antinfortunistiche  permane sempre in capo al datore di lavoro, laddove non vi sia un preposto.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 9 novembre 2016, n. 47093 ricordato come il sistema prevenzionistico previsto dal Legislatore sia di tipo collaborativo, ossia si ripartiscono gli obblighi antinfortunistici tra più soggetti. Gli articoli 18 e 19 Dlgs 81/2008 affidano al datore un potere dovere di generale di vigilanza permanente, che a maggior ragione sussiste quando non sia individuato in preposto.

 

Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore pugliese per le lesioni occorse ad un lavoratore ex articolo 590 C.p, non essendo stato individuato u preposto alla sicurezza e ricadendo sul datore le violazioni delle norme antiinfortunistiche.

 

documenti di riferimento
Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

Sentenza Cassazione, 9 novembre 2016, n. 47093

Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Mancata individuazione preposto sicurezza - Responsabilità datore - Ex articoli 18,19 Dlgs 81/2008 -  Sussistenza

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598