Corte di giustizia Ue, i "mandrini" sono imballaggi
Imballaggi
I rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili ("mandrini") come ad esempio pellicole, fogli di alluminio e carta igienica, venduti ai consumatori, costituiscono "imballaggi" ai sensi della direttiva 94/62/Ce.
Sebbene sia vero che i mandrini non sono destinati a contenere i prodotti flessibili, precisa la Cge nella sentenza del 10 novembre 2016, essi svolgono contemporaneamente "funzioni di supporto e aspo" di detti prodotti e, pertanto, costituiscono articoli "a perdere" con funzioni di "protezione dall’interno" e di "presentazione" dei prodotti ai sensi della definizione positiva di imballaggio stabilita dalla direttiva 94/62/Ce.
Nei limiti in cui il mandrino è concepito per costituire, assieme al prodotto flessibile, un'unità per il consumatore nel punto vendita, corrisponde alla definizione di imballaggio primario.
Sebbene il mandrino non sia necessario per sostenere il prodotto lungo tutto il ciclo di vita, esso non soddisfa comunque i criteri della definizione negativa di imballaggio enunciata dalla norma perché, contrariamente alla capsula di una dose di caffè, il mandrino non è "parte integrante" del prodotto flessibile e non è destinato ad essere consumato o eliminato con lo stesso.
Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Modifica della direttiva 94/62/Ce
Imballaggi – Nozione - Articolo 3, direttiva 94/62/Ce – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili ("Mandrini") – Applicabilità - Direttiva 2013/2/Ue – Modifica da parte della Commissione Ue dell'elenco degli esempi illustrativi di imballaggio - Validità
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