Inquinamento marino, costi a carico privati fissati ex lege
Acque
Non può essere ritenuta sproporzionata la richiesta di rimborso al privato per interventi di bonifica da inquinamento in mare da lui provocato poiché i parametri per il calcolo dei costi sono fissati per legge.
Lo ricorda il Tar Lazio nella sentenza 11 novembre 2016, n. 11176 che ha respinto le doglianze di un armatore che riteneva eccessiva la richiesta di rimborso delle somme sostenute per la prevenzione dell'inquinamento in mare derivante dal semiaffondamento di un motopeschereccio di fronte al porto di Giulianova. Ricordano i Giudici che l'articolo 1, comma 1101, della legge 296/2006 prevede che il Ministero in caso di spese per interventi a tutela dell'ambiente marino per danni provocati da soggetti privati il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione degli armatori.
Il parametro per il calcolo dei costi è dunque fissato direttamente dalla legge senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l'operazione di bonifica. Pertanto le spese poste a carico del responsabile dell'inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento.
Acque - Inquinamento marittimo - Semiaffondamento di nave - Spese per interventi di prevenzione e tutela a carico del privato - Determinazione - Fissata per legge - Articolo 1, comma 1101, della legge 296/2006 - Sussistenza
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