Tassa rifiuti, esclusione garage non è automatica
Rifiuti
Nel caso di aree aventi specifiche caratteristiche di destinazione, come le autorimesse, il contribuente deve comunque provare la sussistenza delle condizioni richieste per beneficiare delle esenzioni dalla tassa sui rifiuti.
Il Giudice chiamato a dirimere eventuali controversie, sottolinea la Corte di Cassazione nell'ordinanza 17623/2016, non può considerare provata la incapacità delle aree di produrre rifiuti considerando la sola destinazione funzionale dell'immobile, ma deve invece acclarare se, in concreto, la parte contribuente abbia dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali richiesti per poter beneficiare dell'esenzione.
Ha quindi errato la Ctr di Catania che, sulla base del fallace assunto secondo il quale un locale adibito a rimessa di veicoli non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani, aveva accolto il ricorso del proprietario del garage contro un avviso di accertamento per la Tarsu del 2002. Da qui la cassazione della sentenza, impugnata dal Comune catanese, con rinvio alla stessa Corte tributaria per una nuova decisione.
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Rifiuti - Tassazione - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Condizioni per beneficiare delle esenzioni - Eccezione alla regola generale - Onere della prova - Contribuente - Sussistenza
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