Seveso III, da 18 novembre regole su consultazione Piano emergenza esterna
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Via dal 18 novembre 2016 alle regole sulla consultazione del pubblico nell'ambito del Piano di emergenza esterna ai sensi della disciplina sugli impianti a rischio di incidente rilevante (Seveso III) ex Dlgs 105/2015.
Con il Dm 29 settembre 2016, n. 200 il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 105/2015 ha definito le modalità con cui il Prefetto nell'ambito della predisposizione del Piano di emergenza esterna, provvede, in tandem col Comune o i Comuni interessati alla consultazione della popolazione. Il Piano di emergenza esterna è previsto sia per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" sia per quelli di "soglia inferiore", al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti ed è redatto dal Prefetto d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati.
Ai fini di consentire la consultazione della popolazione il Prefetto mette a disposizione del pubblico le informazioni su descrizione e caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; natura dei rischi; azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; Autorità pubbliche coinvolte; fasi e relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Seveso III
Seveso III - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Regolamento sulla consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna - Articolo 21, comma 10, Dlgs 26 giugno 2015, n. 105
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