Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 29 settembre 2016, n. 200

Seveso III - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Regolamento sulla consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna - Articolo 21, comma 10, Dlgs 26 giugno 2015, n. 105

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del Dlgs 105/2015 le disposizioni del presente regolamento sostituiscono a decorrere dal 18 novembre 2016 quelle recate dall'allegato G del citato Dlgs 105/2015.

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 settembre 2016, n. 200

(Gu 3 novembre 2016 n. 257)

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dell'interno il ministro della salute

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e, in particolare, gli articoli 21 e 32, che prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca le modalità di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, da adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non trova più applicazione l'allegato G al decreto legislativo medesimo;

Acquisito l'assenso della Conferenza unificata nella riunione del 20 gennaio 2016, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 0013623 del 24 giugno 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "piano di emergenza esterna": il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) "popolazione": le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.

Articolo 3

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune o con i Comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;

b) la natura dei rischi;

c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

d) le Autorità pubbliche coinvolte;

e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;

f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2016.

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