Rumore, disturbo quiete deve essere "diffuso"
Rumore
Perché abbia rilevanza penale la condotta produttiva di rumori occorre sia potenzialmente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone non rilevando la lamentela di uno o più persone definite.
La Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2016, n. 40689 ricorda i contorni del reato ex articolo 659 del Codice penale rigettando le doglianze del ricorrente titolare di un appartamento sovrastante a livello condominiale rispetto a quello da cui proveniva il rumore. I Supremi Giudici segnalano la correttezza del principio richiamato dal Giudice del merito per cui la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica.
L'interesse tutelato dal Legislatore, ricorda la Cassazione, è la pubblica quiete, pertanto i rumori devono avere una tale diffusione da essere potenzialmente idonei ad essere sentiti da un numero indeterminato di persone anche se poi concretamente solo alcune se ne possano lamentare, mentre non hanno rilievo le lamentele di una o più persone definite. Niente reato quindi se il disturbo è limitato, come nel caso di specie all'appartamento sovrastante.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rumore - Disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone - Articolo 659, Codice penale - Configurabilità - Disturbo potenzialmente idoneo a essere sentito da un numero indeterminato di persone - Necessità - Sussistenza
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