Reati ambientali, limiti al risarcimento per la Provincia
Rifiuti
Nei processi per reati ambientali gli Enti territoriali possono agire per il risarcimento del danno ex articolo 2043, C.c. se dall'illecito hanno subito un danno diverso dalla mera lesione all'ambiente.
La Corte di Cassazione nella sentenza 29 agosto 2016, n. 35610 ribadisce il consolidato orientamento in materia cassando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento alla Provincia di Milano costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico di un soggetto condannato ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 per avere effettuato raccolta di rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazione. Il risarcimento del danno ambientale, ricordano i Supremi Giudici come lesione dell'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente è disciplinato ex articolo 311, Dlgs 152/2006 e l'azione risarcitoria spetta solo al Ministero dell'ambiente.
L'Ente territoriale, come la Provincia in questione, può ottenere un risarcimento del danno ex articolo 2043, Codice civile (risarcimento per fatto illecito), se risulta di avere subito dalla medesima condotta illecita una lesione di particolari diritti diversi dall'interesse pubblico a tutela dell'ambiente. Poiché l'accertamento di tale lesione non risulta essere stato svolto correttamente dal Giudice del merito la Cassazione ha deciso per un riesame della questione corredato da idonea motivazione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
Rifiuti - Raccolta di rifiuti pericolosi senza autorizzazione - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Danno ambientale - Risarcimento - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Titolare dell'azione risarcitoria - Ente territoriale - Esclusione - Titolarità in capo al Ministero dell'ambiente - Sussistenza
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