Traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale anche senza irreversibilità
Rifiuti
Il delitto di disastro innominato si realizza quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili in quanto riparabili con opere di bonifica.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 46189/2011) il requisito del reato previsto dall’articolo 434 del Codice penale (comma 1) è rappresentato dalla potenza espansiva del nocumento, unita all’attitudine ad esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone, che si perfezionano al momento della condotta di “immutatio loci”. Tale ipotesi si verifica sicuramente nel caso di ripetuti sversamenti illeciti di sostanze cancerogene in territori sensibili, condotta che ben può costare la condanna per attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti (prima art. 53-bis del Dlgs 22/1997, ora art. 259 del Dlgs 152/2006).
Nel caso in cui il disastro poi si verifichi effettivamente risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 434 C.p..
Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"
Traffico illecito di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Evoluzione giurisprudenziale - Disastro innominato - Articolo 434 del Codice penale - Condizioni
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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