Sicurezza sul lavoro, per violazioni antincendio vale prova testimoniale
Sicurezza sul lavoro
Al fine di individuare le responsabilità per violazione delle norme antincendio, le dimensioni delle superfici dei locali interessati possono essere accertate anche mediante prova testimoniale dei tecnici.
Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 29 settembre 2016, n. 40643, sostenendo la tesi del Tribunale che ha fondato il proprio convincimento sulla base delle testimonianze dei tecnici che avevano effettuato le misurazioni dei locali e non ritenendo attendibile la deposizione del teste della difesa che non si era accertato della superficie esatta.
Nel caso in esame, vertente su locali commerciali di dimensioni accertate essere superiori ai 400 mq, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato toscano ritenuto responsabile delle violazioni ex articoli 46 e 64 del Dlgs 81/2008.
Sicurezza sul lavoro - Violazione prescrizioni in materia di prevenzione incendi - Articoli 46 e 64, Dlgs 81/2008 - Dimensioni delle superficie dei locali interessati - Prova testimoniale - Ammissibilità - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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